Legge federale
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Art. 11 Esternalizzazione
1 L’infrastruttura del mercato finanziario che intende esternalizzare servizi essenziali, quali la gestione dei rischi, necessita della previa approvazione della FINMA. Nel caso di un’infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA sente previamente la BNS. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario e il fornitore dei servizi disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci in un accordo scritto. 3 L’infrastruttura del mercato finanziario che esternalizza servizi rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge. |