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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 110Scambio di garanzie
1 Le controparti, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie, devono scambiarsi garanzie adeguate.
2 Le controparti devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.
3 Gli accordi di realizzazione mediante trattative private di garanzie scambiate secondo il capoverso 1 il cui valore è oggettivamente determinabile sussistono anche in caso di esecuzione forzata e di misure applicabili in caso di insolvenza nei confronti del prestatore della garanzia.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare lo scambio di garanzie.