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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 111Operazioni infragruppo
Non occorre scambiare garanzie se:
a.
entrambe le controparti sono integralmente incluse nella medesima area di consolidamento;
b.
entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
c.
non sussistono ostacoli giuridici o di fatto al trasferimento senza indugio di fondi propri o al rimborso di obbligazioni; e
d.
le operazioni effettuate non sono volte a eludere l’obbligo di scambio di garanzie.