Legge federale
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Art. 116 Competenze
1 Gli uffici di revisione di cui agli articoli 727 e 727a CO61 verificano, nel quadro della loro revisione, l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo da parte delle controparti. 2 La verifica degli assoggettati è retta dalle leggi sui mercati finanziari. 3 Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti la vigilanza e l’alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. |