Legge federale
|
Art. 118 Limiti di posizione
1 Il Consiglio federale può prevedere limiti per le posizioni nette in derivati su merci detenute da una persona, in quanto sia necessario ad assicurare condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento nonché a produrre una convergenza tra i prezzi sul mercato dei derivati e quelli sul mercato sottostante. Nel fare ciò tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. 2 Il Consiglio federale stabilisce per i limiti di posizione:
3 La FINMA determina i limiti di posizione per i singoli derivati su merci. |