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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 12Capitale minimo
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve liberare integralmente il capitale minimo richiesto.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo.