Legge federale
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Art. 120 Obbligo di comunicazione
1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. 2 Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. 3 Sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. 4 Sono equiparati all’acquisto o all’alienazione:
5 È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un’assemblea generale. |