Legge federale
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Art. 125 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente capitolo nonché l’articolo 163 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società bersaglio):
2 Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un’offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:
3 Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, le società possono stabilire nel loro statuto che l’assuntore non è obbligato a presentare un’offerta pubblica d’acquisto secondo gli articoli 135 e 163. 4 Una società può introdurre in qualsiasi momento nel proprio statuto una disposizione ai sensi del capoverso 3, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell’articolo 706 CO63. |
