Legge federale
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Art. 126 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
1 Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione). Tale Commissione è composta di rappresentanti specializzati delle società di intermediazione mobiliare, delle società quotate e degli investitori. L’organizzazione e la procedura della Commissione devono essere sottoposte all’approvazione della FINMA. 2 Le disposizioni emanate dalla Commissione secondo la presente legge necessitano dell’approvazione della FINMA. 3 La Commissione verifica di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA). 4 La Commissione rende conto della propria attività alla FINMA almeno una volta all’anno. 5 La Commissione può riscuotere dalle parti emolumenti nelle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto. Il Consiglio federale determina gli emolumenti. A tal fine prende in considerazione il valore delle transazioni e il grado di difficoltà della procedura. 6 Le borse assumono i costi non coperti dagli emolumenti. |
