Legge federale
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Art. 127 Obblighi dell’offerente
1 L’offerente deve pubblicare l’offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete. 2 Deve trattare in modo paritario i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria. 3 Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d’intesa con lui. |
