Legge federale
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Art. 13 Continuità operativa
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti. 2 Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l’infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché tali valori e posizioni possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell’autorizzazione. |
