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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 13Continuità operativa
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti.
2 Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l’infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché tali valori e posizioni possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell’autorizzazione.