Legge federale
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Art. 130 Pubblicazione dell’esito dell’offerta e proroga del termine
1 L’offerente deve pubblicare l’esito dell’offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell’offerta. 2 Se le condizioni dell’offerta sono adempiute, l’offerente deve prorogarne il termine per i detentori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l’hanno ancora accettata. |