Legge federale
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Art. 132 Obblighi delle società bersaglio
1 Il consiglio di amministrazione della società bersaglio (art. 125 cpv. 1) presenta ai detentori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull’offerta. Le informazioni contenute nel rapporto devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società bersaglio pubblica il rapporto. 2 Dal momento della pubblicazione dell’offerta a quello della pubblicazione del suo esito il consiglio di amministrazione non può compiere negozi giuridici che modificherebbero in modo rilevante lo stato dell’attivo o del passivo della società. Le decisioni dell’assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state emanate prima o dopo la pubblicazione dell’offerta. 3 La Commissione emana disposizioni:
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