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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 133Offerte concorrenti
1 In caso di offerte concorrenti i portatori di titoli di partecipazione della società bersaglio devono poter scegliere liberamente l’offerta.
2 La Commissione emana disposizioni sulle offerte concorrenti e sui loro effetti sulla prima offerta.