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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 135Obbligo di presentare un’offerta
1 Chiunque acquista direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi titoli di partecipazione che sommati con quelli che già detiene superano il valore soglia del 33⅓ per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società bersaglio deve presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nel loro statuto le società bersaglio possono aumentare questo limite sino al 49 per cento dei diritti di voto.
2 Il prezzo dell’offerta deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:
a.
il corso in borsa;
b.
il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l’offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società bersaglio.
3 Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere adeguato.
4 La FINMA emana disposizioni sull’obbligo di presentare un’offerta. La Commissione ha diritto di proposta.
5 Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di presentare un’offerta, la Commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto:
a.
sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
b.
vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società bersaglio.