Legge federale
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Art. 138 Compiti della Commissione
1 La Commissione emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni del presente capitolo e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni. 2 Le persone e le società soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134, nonché le persone e le società che possono assumere la qualità di parti secondo l’articolo 139 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. 3 Se ha notizia di infrazioni alle disposizioni del presente capitolo o di altre irregolarità, la Commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità. 4 Se ha notizia di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione ne informa immediatamente le competenti autorità di perseguimento penale. |
