Legge federale
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Art. 139 Procedura dinanzi alla Commissione
1 Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196866 sulla procedura amministrativa. 2 Nelle procedure concernenti le OPA hanno qualità di parte:
3 Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione. 4 Alle procedure in materia di OPA non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini. 5 La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini. |
