Legge federale
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Art. 144 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto
Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 121, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto:
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