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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 144Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto
Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 121, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto:
a.
sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
b.
vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.