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Legge federale
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 149 Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione

È pu­ni­to con la mul­ta si­no a 500 000 fran­chi chiun­que, in­ten­zio­nal­men­te:

a.
vio­la l’ob­bli­go di re­gi­stra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 38;
b.
vio­la l’ob­bli­go di co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 39.