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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 149Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a.
viola l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 38;
b.
viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 39.