Legge federale
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Art. 15 Gruppi finanziari 10
1 Se l’infrastruttura del mercato finanziario fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se:
3 Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 193411 sulle banche si applicano per analogia. 10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |