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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 151Violazione degli obblighi di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a.
viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 o 121;
b.
omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.