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Legge federale
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione

1 È pu­ni­to con la mul­ta si­no a 10 mi­lio­ni di fran­chi chiun­que in­ten­zio­nal­men­te:

a.
vio­la l’ob­bli­go di co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 120 o 121;
b.
omet­te, in quan­to ti­to­la­re di una par­te­ci­pa­zio­ne qua­li­fi­ca­ta in una so­cie­tà ber­sa­glio, di co­mu­ni­ca­re l’ac­qui­sto o la ven­di­ta di ti­to­li di par­te­ci­pa­zio­ne di det­ta so­cie­tà (art. 134).

2 Chi agi­sce per ne­gli­gen­za è pu­ni­to con la mul­ta si­no a 100 000 fran­chi.