Legge federale
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Art. 159 Infrastrutture del mercato finanziario
1 Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione o di un riconoscimento devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione o di riconoscimento entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. La procedura di autorizzazione o di riconoscimento si limita alla verifica dei nuovi requisiti. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione o il riconoscimento. 2 Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si annunciano alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione o di riconoscimento. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione o il riconoscimento. 3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2. |