Legge federale
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Art. 16 Denominazioni confuse o ingannevoli
1 La denominazione dell’infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole. 2 Nel contesto dell’offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» e «DLT Exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.12 12 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |
