Legge federale
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Art. 160 Partecipanti esteri a una sede di negoziazione
I partecipanti esteri a una sede di negoziazione che, all’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione della FINMA quali membri esteri di una borsa non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono soddisfare i requisiti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. |
