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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 162Commercio di derivati
Il Consiglio federale stabilisce quali operazioni in derivati ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge sottostanno agli obblighi di comunicazione e riduzione del rischio.