Legge federale
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Art. 163 Obbligo di presentare un’offerta
1 Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure d’intesa con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33⅓ per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società bersaglio, deve presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto. 2 Il capoverso 1 si applica anche alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle OPA per la prima volta il 1° maggio 2013. |
