Legge federale
|
Art. 163a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023 79
Non necessitano di un nuovo riconoscimento secondo l’articolo 41a le sedi di negoziazione estere che, all’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, dispongono di un riconoscimento della FINMA ai sensi dell’ordinanza del 30 novembre 201880 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera. 79 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera), in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2028 (RU 2023 731; FF 20221673). |