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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 17Operazioni estere
L’infrastruttura del mercato finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di:
a.
istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero;
b.
acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.