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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 18Accesso non discriminatorio e aperto
1 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
2 Può limitare l’accesso a detti servizi, se:
a.
in tal modo aumenta la sicurezza o l’efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure
b.
le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l’attività dell’infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.