Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 19Obblighi di documentazione e di conservazione
L’infrastruttura del mercato finanziario registra i servizi prestati, le procedure e i processi applicati nonché le attività svolte e conserva la totalità delle registrazioni per dieci anni.