Legge federale
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Art. 22 Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica
1 Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento, nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, hanno rilevanza sistemica se:13
2 Un processo operativo di un’infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 ha rilevanza sistemica se:
13 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |