Legge federale
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Art. 24 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione
1 Ogni infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica elabora un piano di stabilizzazione. Vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere i suoi processi operativi di rilevanza sistemica. 2 La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica da essa ordinati. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione. 3 L’infrastruttura del mercato finanziario fornisce alla FINMA il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie per l’elaborazione del piano di liquidazione. 4 L’infrastruttura del mercato finanziario attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario a mantenere senza interruzione i processi operativi di rilevanza sistemica. |
