Legge federale
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Art. 25
1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento, nonché di sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento.16 2 Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali requisiti particolari ai sensi dell’articolo 23 deve soddisfare ogni singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e valuta se tali requisiti sono soddisfatti. 3 Se l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica soddisfa i requisiti particolari, la FINMA rilascia l’autorizzazione sempre che siano adempiute anche le altre condizioni di autorizzazione. 4 Dopo aver consultato la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 24. 5 Se giunge alla conclusione che un’infrastruttura del mercato finanziario non ha rilevanza sistemica, la BNS lo comunica alla FINMA. Se sono adempiute le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l’autorizzazione. 6 La procedura si applica per analogia alle richieste di riconoscimento di controparti centrali estere. 16 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |