Legge federale
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Art. 27 Autodisciplina
1 La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. 2 I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono:
3 La nomina dei dirigenti di cui al capoverso 2 necessita dell’approvazione della FINMA. 4 La sede di negoziazione sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modifiche. |