Legge federale
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Art. 28 Organizzazione del commercio
1 La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente. 2 Tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell’operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati. |