Legge federale
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Art. 29 Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
1 La sede di negoziazione pubblica i corsi correnti di acquisto e di vendita delle azioni e di altri valori mobiliari nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi (trasparenza pre-negoziazione). 2 Per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio essa pubblica inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno così come quelle effettuate al di fuori e ad essa comunicate (trasparenza post-negoziazione). Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero:
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