Legge federale
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Art. 3 Società madri e società del gruppo importanti
1 Sottostanno agli articoli 88–92, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:
2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza. 3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico. |