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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 3Società madri e società del gruppo importanti
1 Sottostanno agli articoli 88–92, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:
a.
le società madri di un gruppo finanziario aventi sede in Svizzera;
b.
le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).
2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza.
3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.