Legge federale
|
Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato
1 La sede di negoziazione che gestisce una piattaforma tecnica deve disporre di un sistema di negoziazione che garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività. 2 Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione. |