Legge federale
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Art. 32 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio
1 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:
2 Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti. 3 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:
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