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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art.32Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio
1 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:
a.
siano ammessi al commercio valori mobiliari identici; o
b.
siano ammessi al commercio valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio presso l’altra sede di negoziazione.
2 Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti.
3 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:
a.
le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempiute; e
b.
l’organo di sorveglianza del commercio estero interessato sottostia all’obbligo legale di tutela del segreto.