Legge federale
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Art. 33 Sospensione del commercio
1 Se, su iniziativa dell’emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una borsa sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio tale decisione. 2 Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso, tutte le altre sedi di negoziazione presso le quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio. |