Legge federale
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Art. 37 Autorità di ricorso
1 La sede di negoziazione istituisce un’autorità indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi:
2 Essa ne disciplina l’organizzazione e la procedura. 3 La struttura organizzativa, le norme procedurali e la nomina dei membri dell’autorità di ricorso necessitano dell’approvazione della FINMA. 4 A conclusione della procedura di ricorso l’azione può essere promossa presso il giudice civile. |