Legge federale
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Art. 39 Obbligo di comunicazione dei partecipanti
1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari. 2 La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi. 3 La BNS è esonerata dall’obbligo di comunicazione nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici. |