Legge federale
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Art. 4 Obbligo di autorizzazione
1 Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca. 3 Le infrastrutture del mercato finanziario gestite dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell’ambito di tale attività, all’autorizzazione e alla vigilanza della FINMA. 4 Le infrastrutture del mercato finanziario possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA. |