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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 42Definizione
Si considera sistema organizzato di negoziazione l’istituzione per:
a.
il commercio multilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali;
b.
il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali;
c.
il commercio bilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte.