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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 46Trasparenza del commercio
1 Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione pubblica informazioni sulla conclusione di transazioni presso tale sistema, segnatamente il prezzo, il volume e il momento della conclusione delle transazioni.
2 Il Consiglio federale stabilisce, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero, le deroghe a questo obbligo di pubblicazione, in particolare in relazione alle operazioni che presentano un grande volume o sono effettuate dalla BNS.
3 Il Consiglio federale può prevedere, in sintonia con gli standard internazionali riconosciuti, l’estensione dell’obbligo di pubblicazione alla trasparenza pre-negoziazione.