Legge federale
|
Art. 47
1 Per le borse che servono al commercio di derivati sull’energia elettrica e il commercio presso tali borse, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla presente legge al fine di tenere conto delle particolarità del mercato dell’energia elettrica, in particolare per tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. 2 Il Consiglio federale può abilitare la FINMA a emanare disposizioni, d’intesa con la Commissione dell’energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica. |